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Legge 9 marzo 2006, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell` 11 marzo 2006)
(omissis)
Art. 6. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
1. Le regioni, nell`ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all`articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l`invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l`accertamento dell`handicap e dell`handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e` previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell`articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all`articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all`articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell`articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell`indennita` di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all`accertamento della permanenza della minorazione civile o dell`handicap. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e` indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
3-bis. L`accertamento dell`invalidità` civile ovvero dell`handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e` effettuato dalle commissioni mediche di cui all`articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all`articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell`interessato. Gli esiti dell`accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all`articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all`esito di ulteriori accertamenti. (… omissis)
Una nuova normativa elimina le visite di controllo per l`accertamento delle condizioni di disabilità nei casi di invalidità molto grave e irreversibile. Sull`argomento il Ministro ha scritto una lettera aperta ai cittadini.
"Cara Signora e caro Signore,
ho pensato di scriverle direttamente per informarla di un`importante novità che la riguarda personalmente. E` infatti pronta per essere applicata una nuova normativa che ha eliminato le visite di controllo per l`accertamento delle condizioni di disabilità nei casi di invalidità permanenti o comunque molto gravi e irreversibili. Prima di questa nuova disposizione, come lei sa bene, era infatti previsto che tutte le persone in condizioni di disabilità potessero essere chiamate a visita medica per accertare che il loro stato di salute non fosse cambiato. Accadeva molte volte che persone disabili in modo permanente e irreversibile venivano così costrette a controlli inutili senza alcun motivo. Penso che la bontà di una legge stia nel favorire il cittadino, non nel rendergli la vita più complicata di quello che è. Soprattutto quando si ha a che fare con persone già gravate da seri problemi di salute. Per questo abbiamo pensato di cambiare quella norma e, d`accordo con l`INPS, abbiamo avviato una nuova procedura che mi auguro le possa evitare per il futuro di dover perdere tempo per certificare un diritto che le spetta in modo inequivocabile. La norma di cui sto parlando è contenuta nel decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell`Economia del 2 agosto 2007, emanato in applicazione della legge 80 del 2006 che regola le modalità per l`accertamento delle disabilità. Con questo decreto vengono individuati 12 gruppi di malattie o di cause di invalidità per i quali non saranno più necessari i controlli periodici. Per sua comodità le allego l`elenco per verificare, chiedendo eventualmente suggerimenti al suo medico, se il suo caso rientra tra quelli compresi nelle nuove disposizioni. (...) (...) Una piccola cosa. Un diritto in più per lei e la sua famiglia che sono stata veramente felice di aver potuto garantire.
Un caro saluto".
Livia Turco
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