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UFFICIO H - AGEVOLAZIONI FISCALI

Sportello informativo sulle tematiche sociali relative alla disabilità.
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Importo dell'indennità di frequenza: la tredicesima mensilità
mercoledì 24 settembre 2008

L’art. 17 del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5, come convertito con legge 30 marzo 1971, n. 118, prevedeva per i mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che fossero stati riconosciuti non deambulanti e frequentassero la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, e che non fossero ricoverati a tempo pieno, la concessione, per ciascun anno di frequenza, di un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità.

L’art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 ha poi abrogato l’art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118.

L’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 ha poi disposto:

“Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all ‘assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 10 settembre 1990.

La concessione dell ‘indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

L’indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

L’indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell ‘assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.

L’art. 2 della stessa legge stabilisce poi, ai commi 3 e 4:

“3. La concessione dell ‘indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

4. L‘indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

Va ricordato, per completare il quadro normativo, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106 del 1992, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 6 del d. leg.vo n. 509 del 1988, nella parte in cui non prevede l’erogazione dell’ assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

La diversità di funzione fra l’assegno di invalidità civile e l’indennità mensile di frequenza, sulla quale insiste l’INPS, è innegabile.

L’indennità di frequenza è concessa, ai minori invalidi, per una delle seguenti finalità: l) il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici presso centri ambulatoriali o centri diurni; 2) la frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado; 3) la frequenza di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei minori invalidi.

Si tratta, con tutta evidenza, di un sostegno alle famiglie dei minori, allo scopo di garantire agli stessi cure riabilitative, l’istruzione scolastica, una formazione professionale.

L’assegno di invalidità civile ha, invece, la funzione di alleviare lo stato di bisogno economico degli invalidi civili in età lavorativa che abbiano una determinata riduzione della capacità lavorativa (attualmente il grado di riduzione deve essere almeno del 74%).

Tale diversità non è però sufficiente, ad avviso della Corte di Cassazione, a superare il richiamo del primo comma dell’art. l della legge 289 del 1990, quanto all’importo dell’indennità, all’assegno di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971.

Per poter essere dello stesso importo di una prestazione concessa per tredici mensilità l’indennità non può che essere concessa anch’essa per tredici mensilità.

Ovviamente il fatto che spesso l’indennità è concessa per pochi mesi, e che la stessa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento e termina con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza, comporta che il più delle volte la tredicesima non sarà intera ma commisurata a tanti ratei quanti sono stati i mesi di spettanza della indennità.

Ciò non vale, però, a negarne la spettanza.

Quanto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 329 del 2002 - che, nel rigettare l’eccezione di illegittimità dell’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ha equiparato la prosecuzione della frequenza scolastica allo stato di in collocato al lavoro - la stessa non è decisiva ai fini della interpretazione prescelta dalla Corte.

Nessuna similitudine sussiste fra lo stato dell’invalido maggiorenne che, a causa della riduzione della propria capacità lavorativa, beneficia - per il tempo in cui è iscritto nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili in attesa di lavoro, o per il tempo in cui, senza iscrizione nelle ricordate liste, frequenti una scuola - dell’assegno di invalidità, e la condizione del minore invalido, cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o che abbia consistenti deficit uditivi e, per questo, fruisce della indennità di frequenza per il ricorso a trattamenti continui o periodici di terapia o riabilitazione, per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, per la frequenza di centri di formazione o di addestramento professionale.

Sulla base di tali argomentazioni la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sez. lavoro n.13985/08) ha affermato il seguente principio di diritto:

“L’indennità di frequenza, concessa dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 ai minori di anni 18 che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 1, è di importo pari all’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971, e quindi va corrisposta per tredici mensilità. Il fatto che tale indennità sia limitata alla reale durata del trattamento e del corso comporta che la stessa, nel caso di trattamenti o corsi di durata inferiore ai dodici mesi, va corrisposta per tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso scolastico o di formazione, secondo la regola di cui all’art. 2, comma 3, della legge.”

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