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UFFICIO H - AGEVOLAZIONI FISCALI

Sportello informativo sulle tematiche sociali relative alla disabilità.
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nuove disposizione dell`inps sui permessi lavorativi
lunedì 19 maggio 2008

Con la Circolare 53 del 29 aprile l’INPS, l`INPS, interviene ancora una volta sulla fruizione delle agevolazioni lavorative riservate ai familiari delle persone con disabilità e agli stessi lavoratori con handicap grave.

Buona parte delle nuove disposizioni INPS sono dedicate alle nuove prassi operative di controllo e di concessione di permessi e congedi previsti dalla Legge 104/1992 e dal Decreto Legislativo 151/2001. Il quadro delineato non è affatto chiaro

Informatizzazione delle domande
Come noto il lavoratore che intenda avvalersi di permessi e congedi deve presentare, all’azienda e all’INPS, una formale domanda corredata della documentazione prevista ed in particolare del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).
D’ora in poi tutte le domande saranno gestite dall’INPS per via informatica. Nel sistema informatico sarà gestito anche il provvedimento di concessione o di diniego dei permessi e dei congedi. In tal senso la Circolare 53/2008 predispone anche un fac-simile di lettera di concessione.

La concessione dei permessi e dei congedi
La questione si complica rispetto all’obbligo della concessione dei permessi.
L’INPS, rifacendosi alla Sentenza 5 gennaio 2005 n. 175 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, ricorda che è stato fissato il principio secondo cui “è il datore di lavoro destinatario dell`obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità”.
Pertanto, viene chiarito che l’INPS si limiterà ad un controllo preventivo e formale sulle domande. È l’INPS infatti che provvede all’erogazione economica al datore di lavoro a compensazione dei giorni di permesso o congedo fruiti dal lavoratore. Quindi quella dell’INPS è un’autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.
Ma è il datore di lavoro che formalmente concede la fruizione dei permessi e dei congedi dopo aver verificato in proprio se sussistono i requisiti di legge e cioè, oltre alla certificazione di handicap grave, la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi ai lavoratori che risiedano o lavorino in luogo distante da quello in cui risieda il soggetto disabile.
Il Programma di assistenza previsto solo per questi casi dalla Circolare 90/2007, non è più acquisito e verificato dall’INPS, ma dal datore di lavoro.
La procedura che sembrerebbe emergere dalla nuova Circolare è la seguente:
1) Il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro e all’INPS.
2) L’INPS acquisisce la domanda per via informatica ed effettua un controllo formale.
3) Se il controllo dà esisto positivo, l’INPS comunica l’accoglimento al datore di lavoro e all’interessato. Si tratta di una conferma che l’INPS autorizza l’azienda ad anticipare il pagamento.
4) Il datore di lavoro effettua le verifiche sostanziali sui requisiti di legge e concede i permessi e i congedi se ne rileva la sussistenza.

La Circolare lascia intendere chiaramente che nel caso in cui il datore di lavoro non riconosca comunque i permessi o i congedi nell’ipotesi in cui rilevi che i requisiti di legge non sono rispettati, la questione non riguarda l’Istituto, ma viene “risolta” all’interno del rapporto di lavoro.

Validità temporale del riconoscimento


Fino ad oggi la domanda per la concessione dei permessi lavorativa doveva essere presentata annualmente.
La Circolare 53/2008 modifica questa condizione: il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato in modo definitivo, a meno che la condizione di handicap non sia sottoposta a rivedibilità. In questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di “scadenza” del verbale.


Tuttavia il lavoratore è obbligato a comunicare:

l’eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito;
la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della Commissione ASL,
le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari.

La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’avvenuta modificazione delle situazioni indicate.

Validità della certificazione provvisoria di handicap
La Legge 27 ottobre 1993, n. 423 prevede che nel caso in cui la Commissione Asl non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può essere effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata. Contrariamente a quanto previsto dal Legislatore, in precedenza l’INPS aveva affermato che tale certificazione provvisoria aveva validità di sei mesi. Con la Circolare 53/2008 ritorna al dettato legislativo: quel certificato ha valore fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006, la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Cumulabilità dei permessi: lavoratori con handicap
Precedentemente l’INPS (Circolare 37/1999) non ammetteva la possibilità per il lavoratore che già beneficia dei permessi della Legge 104/92 per se stesso, di cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave.
La nuova Circolare modifica la disposizione in senso favorevole per il lavoratore: potrà beneficiare del doppio permesso (per sé e per il familiare) a prescindere dall’acquisizione di parere medicolegale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave.

Cumulabilità di permessi e congedi nello stesso mese
Ultima novità introdotta dalla Circolare 53/2008 ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito (massimo due anni, frazionabile) concesso ai genitori, coniugi, fratelli e sorelle (conviventi e solo in casi particolari).

tratto da handylex, maggio 

 

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