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UFFICIO H - DIRITTO AL LAVORO

Sportello informativo sulle tematiche sociali relative alla disabilità.
Il servizio è gratuito ed è attivo ogni martedì e venerdì dalle 18:00-20:00.




GOVERNO: Dipendenti pubblici in pensione anticipata per dedicarsi al volontariato.
giovedì 25 settembre 2008

I dipendenti pubblici a cui mancano cinque anni alla pensione, potranno chiedere di essere esonerati dal servizio per dedicarsi al volontariato. Lo Stato continuerà a versargli i contributi figurativi e il 70% dello stipendio.
È quanto previsto nel decreto fiscale del ministro Tremonti, approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 giugno scorso e finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008.

L`articolo in questione è il numero 72, "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo".
La misura rigurda per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca ma esclude il personale della scuola.
Le richieste di esonero dal servizio saranno accolte a discrezione dell`amministrazione e "dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico".

Il dipendente può chiedere in realtà sia di dare prestazioni come lavoratore autonomo o consulente (nel qual caso gli spetta il 50% dello stipendio) sia - ed è quello che qui ci interessa - svolgere "in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge": in questa seconda ipotesi "il predetto trattamento economico temporaneo è elevato dal 50 al 70%".

In ogni caso, "all’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio".

Michele Mangano, presidente di Auser, l`associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il loro ruolo nella società, che conta attualmente 270.000 iscritti e 40.000 volontari attivi, accoglie la novità con una soddisfazione solo a metà.
"È oggettivamente una opportunità, il punto è che per funzionare davvero servirebbe accompagnare questa idea con una riforma dell`articolo 15 della 266, riconoscendo un credito sociale a chi svolge attività di volontariato. Altrimenti questa opportunità resterà d`élite, cioé la coglierà solo chi può permettersi un decurtamento del 30% dello stipendio. Il secondo punto critico è che la domanda del dipendente viene accolta in base a una decisione che spetta al dirigente, da solo, mentre bisognerebbe farne oggetto di concertazione sindacale, visto che il decreto la pone esplicitamente in collegamento con una questione di riorganizzazioni di forze e di esuberi. Infine... il Terzo settore non è stato minimamente interpellato: ma non escludo a che questo si possa rimediare in corso d`opera".

Ma leggiamo l`art. 72, "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta` per il collocamento a riposo":
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita`, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche` gli enti di cui all`articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo` chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita` massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l`anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita` contributivo richiesto e non e` revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E` data facolta` all`amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita` al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e` prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita` di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita` sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall`entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e` elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita`.

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