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Sportello informativo sulle tematiche sociali relative alla disabilità.
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Il Ministero del lavoro riconosce al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall`art. 40, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001, anche nell`ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.
A tale conclusione il ministero giunge partendo dalla norma Art. 40 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 che riconosce il diritto ai periodi al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga oppure nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, il Ministero ricorda che il primo orientamento dell`Inps stabiliva che "per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma
(artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell`Istituto o di altro Ente previdenziale"
(circolare Inps n. 95 bis del 6 settembre 2006).
Nella circolare però si rileva che la giurisprudenza amministrativa comprende nella fattispecie di "madre non lavoratrice dipendente" anche la lavoratrice casalinga.
Si richiama a tale proposito la giurisprudenza che definisce la normativa in questione come "rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall`art. 31 della Costituzione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293 del 9 settembre 2008, che rigetta l`impugnazione della conforme decisione del Tar Toscana).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha affermato che in numerosi casi la casalinga è considerata come lavoratrice, tale interpretazione risultando aderente alla ratio legis di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte le ipotesi in cui l`altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall`assolvimento di tale compito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005).
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