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UFFICIO H - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Sportello informativo sulle tematiche sociali relative alla disabilità.
Il servizio è gratuito ed è attivo ogni martedì e venerdì dalle 18:00-20:00.




IL TAR CONDANNA PER NON ASSEGNAZIONE DI UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO
martedì 09 dicembre 2008

Un caso senza precedenti. Una brutta storia di assistenza scolastica negata ad un bambino disabile, finita davanti ai giudici del Tar. È quanto accaduto in una scuola di Altamura, dove un minore portatore di handicap non ha ricevuto nessuna assistenza per sei mesi. Di fronte alla richiesta avanzata dalla famiglia di un sussidio specifico per il bambino invalido al 100 per cento, il Comune ha fatto resistenza, rifiutandosi di erogare i fondi necessari per assumere un insegnante di sostegno che seguisse il piccolo dalle 9 alle 16 in tutti i giorni della settimana. Il diniego ha spinto i genitori del minore a fare appello ai giudici del Tar che ha condannato l`amministrazione comunale a pagare 7.500 euro tra risarcimento danni e spese legali. Il bambino in questione, come tra l`altro accertato dai referti medici dell`Asl, soffre di un grave ritardo psicomotorio che lo rende invalido al 100 per cento. Eppure questo non è bastato a garantirgli un aiuto costante tra i banchi della scuola elementare "Arcobaleno".

Il disabile ha dovuto rinunciare all`attività didattica per mezzo anno, non potendo contare su una maestra di sostegno. In un primo momento il Comune di Altamura si è costituito in giudizio, appellandosi alla mancanza di una legge che prevede a carico delle amministrazioni spese relative all`assistenza scolastica degli alunni portatori di handicap. Ma il collegio dei magistrati, presieduto dal giudice Pietro Morea, ha dimostrato che il diritto all`assistenza del disabile è espressamente sancito dalla legge numero 104 del 1992. E sempre in base a questa normativa, nel caso in cui l`alunno disabile frequenti una scuola pubblica, come è accaduto ad Altamura, l`amministrazione ha il dovere di fornire assistenza. La testimonianza di due insegnanti della scuola in questione è stata determinante per arrivare alla decisione finale dei magistrati che hanno disposto il risarcimento dei danni a favore del minore. La sentenza emessa dalla seconda sezione del Tar rimarca inoltre che «la discontinuità della partecipazione non agevola nè le attività didattiche, nè l`integrazione sociale con gli altri bambini, il minore sta subendo un regresso nella vita scolastica e relazionale».

Senza considerare il senso di insicurezza che il bambino ha sviluppato nei confronti degli altri compagni, specie quando, in momenti di difficoltà, l`insegnante di turno ha dovuto abbandonare la classe per accompagnarlo fuori dall`aula. Oggi la condanna della magistratura suona più che altro come una condanna morale. (Valentina Marzo - Correre del Mezzogiorno)

 

tratto da superabile

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