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Sportello informativo sulle tematiche sociali relative alla disabilità.
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Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719. Il caso ha riguardato un invalido civile, in possesso del relativo contrassegno speciale, rilasciato da parte del Comune di Milano, sanzionato per aver guidato nella zona a traffico limi¬tato della città di Roma, poiché la targa del proprio autoveicolo non era ancora stata inserita nell’elenco dei veicoli autorizzati all’ac¬cesso in detta zona.
La Corte, a cui l’interessato si è rivolto dopo che il Giudice di pace aveva rigettato la sua opposizione, ha accolto il ricorso dell’invalido sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto l’Alto Consesso ha premesso che in base agli artt. 12 ed 11, 1° 2° co., del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, alle persone detentrici dello speciale contrassegno è con¬sentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, a condizione che vi sia stato autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
Inoltre, ha continuato la Corte, l’autorizzazione – resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” – è strettamente personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Il solo onere per la persona invalida, conclude il Collegio, è quello di esporre tale contrassegno sul veicolo, quale elemento sufficiente per denotare la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto la persona invalida si trova a viaggiare”.
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